Diritto di voto degli elettori fuori sede

Riservato agli elettori fuori sede temporaneamente domiciliati in un comune di una Regione diversa da quella del comune di residenza.

Servizio attivo

A chi è rivolto

Il servizio garantisce il diritto di voto agli elettori “fuori sede” per motivi di studio o lavoro, per documentati motivi di cura per sé o per i familiari di cui sono caregiver, genitori o comunque familiari conviventi di un minore sottoposto ad assistenza sanitaria.

Sono considerati fuori sede i cittadini che si trovino in un comune di una Regione diversa da quella del comune di iscrizione e che abbiano i seguenti requisiti:

  • gli elettori che per motivi di studio o lavoro sono temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il Comune di iscrizione elettorale, se la durata della permanenza prevista “fuori sede” è di almeno nove mesi (art. 8 co. 2 e 3);
  • gli elettori che, per documentati motivi di cura, ricevano assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto “fuori sede”, presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8 co. 4);
  • gli elettori che sono caregiver familiari ai sensi dell’art. 1 c. 255 della Legge n.205 del 27 dicembre 2017 e che, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto “fuori sede”, prestano attività di cura e assistenza in favore di una persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8 co. 5 primo periodo);
  • gli elettori che in qualità di genitori o familiari conviventi di un minore che, per un periodo di almeno tre mesi, accompagnino o prestino attività di cura e assistenza in favore di un minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8 co. 5 secondo periodo);

Come fare

La domanda per l’iscrizione nell’Elenco degli elettori fuori sede è presentata al Comune di temporaneo domicilio; gli elettori interessati all’iscrizione nell’elenco del Comune di Villacidro dovranno compilare l’apposito modulo e consegnarlo direttamente all’Ufficio protocollo o inoltrarlo all’indirizzo PEC protocollo.villacidro@pec.it o in alternativa alla mail protocollo@comune.villacidro.vs.it.

La domanda contiene i dati dell’elettore, l’indirizzo completo del temporaneo domicilio, i dati di contatto e la dichiarazione di trovarsi in uno dei casi previsti dall’art. 8 della Legge n. 180 del 9 ottobre 2026.

Alla stessa devono essere allegati:

  • Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
  • Certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede (ad esempio: certificato di iscrizione a corso di studi, contratto o attestazione del datore di lavoro, attestazione della struttura sanitaria su ricovero, terapia o trattamento e relativa durata).

La condizione di elettore fuori sede può essere autodichiarata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, ferme restando le sanzioni dell’art. 76 dello stesso decreto e i controlli previsti dall’art. 71.

Cosa serve

  • Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
  • Certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede (ad esempio: certificato di iscrizione a corso di studi, contratto o attestazione del datore di lavoro, attestazione della struttura sanitaria su ricovero, terapia o trattamento e relativa durata).

Cosa si ottiene

Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle elezioni della Camera dei deputati del Senato della Repubblica, dei referendum di cui agli artt. 75 e 138 della Costituzione, dell’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia.

Lo prevede l'articolo 8 della Legge n. 180 del 9 ottobre 2026 che istituisce l’Elenco degli elettori fuori sede.

Non si applica alle elezioni amministrative e regionali.

Tempi e scadenze

La norma prevede tre termini distinti per la richiesta di iscrizione nell’Elenco tenuto da ciascun Comune, secondo la categoria e il momento in cui sorge la condizione di fuori sede:

CATEGORIA “FUORI SEDE”

TERMINE PER LA DOMANDA

CONSULTAZIONI INTERESSATE


Studio o lavoro (già in essere)

Art. 8 C.2



ENTRO IL 31 DICEMBRE

di ciascun anno


quelle dell’anno successivo


Studio o lavoro (dopo il 31/12)

Art. 8 C.3

entro 30 giorni dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti

e comunque

non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione



quelle dell’anno in corso

Cura, caregiver familiari, genitori o familiari conviventi di minori sottoposti a terapie o trattamenti medici in strutture fuori dalla Regione

Art. 8 C.4 e 5


non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione






quelle dell’anno in corso

Il Comune di temporaneo domicilio verifica:

  • Il rispetto dei termini di presentazione della domanda di iscrizione all’elenco;
  • L’appartenenza del Comune di iscrizione elettorale ad una Regione diversa;
  • La durata minima della permanenza (nove mesi) o della cura o assistenza (tre mesi) e che la data della consultazione ricada nel periodo;
  • La completezza della documentazione allegata

Entro il decimo giorno antecedente la consultazione il Comune di temporaneo domicilio rilascia all’elettore ammesso un’attestazione di ammissione al voto con il numero e l’indirizzo della sezione assegnata. L’attestazione può essere inviata anche mediante l’utilizzo di strumenti telematici.

Gli elettori fuori sede votano per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui si trova il Comune di temporaneo domicilio (art. 8 c.12)

Gli elettori fuori sede votano nella sezione elettorale indicata nell’attestazione, esibendo un valido documento di riconoscimento, l’attestazione di ammissione al voto e la tessera elettorale personale o l’attestato sostitutivo rilasciato dal Sindaco an orma dell’art.7 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

Non ammissione

Se l’elettore non soddisfa i requisiti che legittimano il voto “fuori sede”, il Comune di temporaneo domicilio gliene dà comunicazione motivata e in tal caso, potrà votare nel Comune nelle cui liste è ordinariamente iscritto.

Revoca

La domanda di revoca può essere revocata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per la sua presentazione (art. 8 c.6). Il Comune che riceve la revoca cancella l’elettore dall’elenco e ne dà notizia al Comune di iscrizione elettorale, perché rimuova l’annotazione dalla lista elettorale sezionale di voto in altro Comune.

Quanto costa

Nessun costo.

Accedi al servizio

Puoi ottenere informazioni sul servizio prenotando un appuntamento presso gli uffici.

Condizioni di servizio

Normativa di riferimento

  • Legge 180/2026
  • D.P.R. 445/2000
  • D.P.R. 299/2000
Condizioni di servizio

Pagina aggiornata il 21/10/2026

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